Sez. 3, Sentenza n. 2344 del 16/11/1984 Ud. (dep. 12/03/1985) Rv. 168255 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - FRAZIONAMENTO NEGOZIALE - ESCLUSIONE CONTRATTUALE, PER IL LOCATARIO, DI APPORTARE MIGLIORIE ED INNOVAZIONI - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA DELL'ILLECITO - RATIO.*
EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - FRAZIONAMENTO NEGOZIALE - ESCLUSIONE CONTRATTUALE, PER IL LOCATARIO, DI APPORTARE MIGLIORIE ED INNOVAZIONI - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA DELL'ILLECITO - RATIO.*
Ai fini della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva commesso mediante un illegale frazionamento negoziale di una unità fondiaria, a nulla rileva che le parti abbiano contrattualmente escluso la possibilità che il locatario apporti migliorie ed innovazioni, poiché - pur senza considerare che si tratta generalmente di clausole di stile non ricollegabili all'effettiva volontà dei contraenti e non aventi, di conseguenza, alcun effetto giuridico - la destinazione ad Usi industriali, artigianali o commerciali implica oggettivamente l'adozione di strutture che, anche se elementari (come capannoni, depositi di oggetti ed altro), alterano l'assetto urbanistico del territorio e lo rendono incompatibile con le finalità programmatorie della pubblica amministrazione. (Conf mass n 154412).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)