Sez. L, Sentenza n. 14450 del 13/08/2012 (Rv. 623884 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Imprese industriali ed artigianali operanti nel Mezzogiorno - Benefici contributivi - Accordi di riallineamento retributivo - Recepimento - Necessità - Efficacia per il periodo anteriore al recepimento - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'art. 1 della legge n. 64 del 1986, che recepiscano gli accordi di riallineamento retributivo secondo le regole poste dall'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996, sono tenute a versare la contribuzione sulla base della retribuzione fissata da tali accordi e beneficiano della fiscalizzazione degli oneri sociali. Detti benefici operano anche per il periodo precedente al recepimento, da parte dell'impresa interessata, degli accordi provinciali di riallineamento e sono applicabili, "ratione temporis", a partire dall'entrata in vigore del d.l. 4 agosto 1995, n. 326, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 608 del 1996.
Riferimenti normativi: Legge 01/03/1986 num. 64 art. 1 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 art. 6 com. 9, Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5, Decreto Legge 04/08/1995 num. 326, Decreto Legge 08/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)