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Sez. U, Sentenza n. 5743 del 24/10/1988 (Rv. 460267 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - ELEZIONE DI UN MEDICO ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE - RICORSO - ACCOGLIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE SENZA PREVIA NOTIFICAZIONE DI DETTO RICORSO - NULLITÀ - DENUNCIABILITÀ DA PARTE DEL MEDICO - MEZZI.*
Stato
decisa il 1988-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460267-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - ELEZIONE DI UN MEDICO ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE - RICORSO - ACCOGLIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE SENZA PREVIA NOTIFICAZIONE DI DETTO RICORSO - NULLITÀ - DENUNCIABILITÀ DA PARTE DEL MEDICO - MEZZI.*

La pronuncia della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che abbia accolto il ricorso proposto contro l'elezione di un medico alla carica di membro del consiglio direttivo dell'ordine professionale, senza che all'eletto sia stato notificato il ricorso medesimo, è affetta da nullità, per violazione dell'inderogabile garanzia della tutela giurisdizionale posta dall'art. 24 della Costituzione (implicante illegittimità, e conseguente disapplicazione, della norma regolamentare di cui all'art. 54 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 nella parte in cui non prevede detta notificazione), e tale nullità deve ritenersi denunciabile da quel medico, con opposizione davanti alla stessa commissione, in considerazione della sua veste di terzo, leso in una posizione di diritto soggettivo, nonché dell'applicabilità dell'art. 404 cod. proc. civ. anche nei procedimenti di giurisdizione speciale in materia di diritti soggettivi.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)