Sez. 1, Ordinanza n. 8607 del 07/04/2026 (Rv. 677615-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE | Pendenza del procedimento promosso in sede ordinaria da parte del curatore del fallimento a norma dell’art. 263 c.p.c. - Legittimazione del curatore a proporre ricorso al tribunale ex art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1999 - Sussistenza - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE
La pendenza del procedimento di rendiconto ordinario, promosso da parte del curatore del fallimento a norma dell'art. 263 c.p.c., non esclude la sua legittimazione a proporre il ricorso al tribunale previsto dall'art. 75, comma 3, del d. lgs. n. 270 del 1999, avente a oggetto la contestazione del rendiconto depositato dai commissari liquidatori della procedura di amministrazione straordinaria, in ragione delle diverse finalità dei due procedimenti.
Cod. Proc. Civ. art. 363, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 75 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)