Sez. U, Ordinanza n. 24012 del 20/11/2007 (Rv. 600745 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge n. 1034 del 1971 - Manifesta infondatezza - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge n. 1034 del 1971, per violazione degli artt. 3, 25, 24, 102, 103, 113 Cost., nella parte in cui non esclude la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative alla fase dell'esecuzione contrattuale di concessioni di beni pubblici, in quanto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 204 del 2004, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dalla legge n. 205 del 2000, nella parte relativa ai servizi pubblici, ha ritenuto conforme a costituzione la giurisdizione esclusiva per le controversie relative a concessioni di servizi pubblici, - sostanzialmente simile alla concessione di beni pubblici - così ripristinando, rispetto ai servizi pubblici, la regola già prevista dall'art. 5 in argomento per i beni pubblici.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Costituzione art. 134, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)