Sez. 4, Sentenza n. 4395 del 28/09/2000 Cc. (dep. 08/11/2000) Rv. 217699 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - SEQUESTRO (RICHIESTA DI) | Pubblico ministero non disponente il sequestro probatorio richiesto dalla persona offesa - Obbligo di trasmissione della richiesta al GIP - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - GIP rimettente gli atti al PM al fine di procedere al sequestro - Abnormità del provvedimento - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - SEQUESTRO (RICHIESTA DI)
In tema di sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 368 cod. proc. pen., il pubblico ministero che non intenda accogliere le istanze degli interessati deve trasmetterle al giudice per le indagini preliminari affinché valuti l'opportunità di acquisire una prova che il comportamento del pubblico ministero potrebbe far disperdere, con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini; è pertanto abnorme, in quanto suscettibile di creare una stasi nell'adozione dell'atto in questione, il comportamento del gip che, pur avendo ritenuto necessario acquisire attraverso il sequestro probatorio la documentazione sollecitata, restituisca gli atti al pubblico ministero perché proceda in tal senso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 368, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)