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Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell'articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilita' di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE