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Sez. 3, Sentenza n. 4854 del 19/05/1999 (Rv. 526410 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Cause di locazione di immobili urbani - Violazione di obbligazioni contrattuali - Art. 8 cod. proc. civ. - Competenza per materia del Pretore.
Stato
decisa il 1999-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526410-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE

Rientra nella competenza per materia del Pretore ai sensi dell'art. 8 cod. proc. civ. nel testo di cui all'art. 3 legge 353/90 in quanto relativa ad un rapporto di locazione di beni immobili urbani, la domanda avente per oggetto l'accertamento della violazione del diritto di prelazione spettante al conduttore in base ad una specifica clausola contrattuale nonché il risarcimento dei danni per la violazione del suddetto obbligo contrattuale e per le spese sostenute dal conduttore per le opere eseguite, in conformità del contratto di locazione, sull'area nuova in origine locata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)