Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee SOMMARIO >SPAZIO PER TABELLA>
Testo in vigore al
Art. 67 Condizioni per la creazione ed i pagamenti (Articolo 63 del regolamento finanziario)
1. La decisione di istituire una cassa di anticipi e di designare un amministratore degli anticipi, nonché la decisione che modifica le condizioni di esercizio di una cassa di anticipi, stabiliscono in particolare quanto segue:
a) l'oggetto e l'importo massimo dell'anticipo iniziale che può essere accordato;
b) l'eventuale apertura di un conto bancario o di un conto corrente postale a nome dell'istituzione;
c) la natura e l'importo massimo di ogni spesa che può essere pagata o incassata dall'amministratore degli anticipi in relazione a terzi;
d) la periodicità e le modalità di presentazione dei documenti giustificativi e la trasmissione di tali documenti giustificativi all'ordinatore a fini di regolarizzazione;
e) le modalità di un'eventuale ricostituzione dell'anticipo;
f) la regolarizzazione delle operazioni della cassa di anticipi da parte dell'ordinatore entro la fine del mese successivo, al fine di assicurare il ravvicinamento tra il saldo contabile ed il saldo bancario;
g) la durata di validità dell'autorizzazione data dal contabile all'amministratore degli anticipi;
h) l'identità dell'amministratore degli anticipi designato.
2.
Nelle proposte di decisione che istituiscono una cassa di anticipi l'ordinatore competente veglia a quanto segue:
a) a che si faccia ricorso in via prioritaria al bilancio quando esiste un accesso al sistema informatico contabile centrale;
b) a che si ricorra alle casse di anticipi unicamente in casi giustificati.
L’importo massimo che l’amministratore degli anticipi può pagare, quando è materialmente impossibile o non è pratico effettuare operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio, non può esser superiore a 60000 EUR per ogni spesa.
3. I pagamenti a terzi possono essere effettuati dall'amministratore degli anticipi soltanto sulla base ed entro i limiti di quanto segue:
a) impegni di bilancio e giuridici preliminari, firmati dall'ordinatore competente;
b) saldo positivo residuo della cassa di anticipi, in cassa o in banca.
4. I pagamenti della cassa degli anticipi possono essere effettuati mediante bonifico, anche con il sistema d'incasso automatico di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario, mediante assegno o mediante altri mezzi di pagamento, secondo le istruzioni impartite dal contabile.
5. I pagamenti effettuati sono seguiti da decisioni formali di liquidazione finale e/o da ordini di pagamento di regolarizzazione firmati dall'ordinatore competente.
Art. 68 Scelta degli amministratori degli anticipi (Articolo 63 del regolamento finanziario)
Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri agenti. Gli amministratori degli anticipi sono scelti in base alle loro conoscenze, attitudine e competenze particolari comprovate da titolo o da idonea esperienza professionale o risultanti da un programma di formazione adeguato.
Art. 69 Copertura delle casse di anticipi (Articolo 63 del regolamento finanziario)
1.
Il contabile esegue i pagamenti di copertura delle casse di anticipi e ne garantisce il seguito finanziario sia a livello dell'apertura dei conti in banca e delle deleghe di firma che dei controlli in loco e sulla contabilità centralizzata. Il contabile alimenta le casse di anticipi. Gli anticipi sono versati sul conto bancario aperto a nome della cassa di anticipi.
Le casse di anticipi interessate possono essere alimentate direttamente con entrate varie locali, come in particolare quelle risultanti da quanto segue:
a) vendite di materiali;
b) pubblicazioni;
c) rimborsi vari;
d) proventi da interessi.
La regolarizzazione in spese o in entrate, varie o con destinazione specifica, interviene conformemente alla decisione di creazione di cui all'articolo 67 ed alle disposizioni del regolamento finanziario. Tali importi sono dedotti dall'ordinatore al momento della successiva ricostituzione delle stesse casse di anticipi.
2. In particolare per evitare perdite di cambio, l'amministratore può effettuare trasferimenti tra i diversi conti bancari attinenti alla medesima cassa di anticipi.
Art. 70 Controlli da parte degli ordinatori e dei contabili (Articolo 63 del regolamento finanziario)
1. L'amministratore degli anticipi tiene una contabilità dei fondi di cui dispone, in cassa e in banca, dei pagamenti effettuati e delle entrate incassate, secondo le norme e in base alle istruzioni decise dal contabile. Gli stati di questa contabilità sono accessibili in ogni momento all’ordinatore competente. Inoltre, l’amministratore degli anticipi compila almeno una volta al mese l’elenco delle operazioni effettuate e lo invia il mese successivo all’ordinatore competente, con i documenti giustificativi, per la regolarizzazione delle operazioni della cassa di anticipi.
2. Il contabile procede a verifiche, come regola generale da effettuare in loco e senza preavviso, per accertare la disponibilità degli stanziamenti attribuiti agli amministratori degli anticipi, per controllare la contabilità e per assicurarsi che le operazioni di pagamento di anticipi siano regolarizzate entro i termini stabiliti, oppure fa effettuare tali verifiche da un agente del suo servizio o del servizio ordinatore, munito di autorizzazione specifica. Il contabile comunica all'ordinatore competente i risultati delle sue verifiche.
Art. 71 Procedure di aggiudicazione degli appalti (Articolo 63 del regolamento finanziario)
I pagamenti effettuati attraverso casse di anticipi, entro i limiti di cui all'articolo 129, paragrafo 4, possono consistere nel semplice rimborso di fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.
Capo 4. Responsabilità degli agenti finanziari
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 72 Istanze competenti in materia di frode (Articoli 60, paragrafo 6, e 65, paragrafo 2, del regolamento finanziario)
Le autorità ed istanze di cui all'articolo 60, paragrafo 6, ed all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento finanziario sono le istanze designate dallo statuto) nonché dalle decisioni delle istituzioni comunitarie relative alle condizioni e modalità delle indagini interne in materia di lotta contro la frode, la corruzione e ogni attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità.
Sezione 2. Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati
Art. 73 Conferma delle istruzioni (Articolo 66, paragrafo 2, del regolamento finanziario)
1. Quando un ordinatore ritiene che un'istruzione di propria competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga al principio di una sana gestione finanziaria in particolare perché l'esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto l'autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l’istruzione è confermata per iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall’ordinatore delegato o sottodelegato, questi non può essere ritenuto responsabile e deve attenersi all’istruzione, salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando un ordinatore apprende, in fase di esecuzione di un'istruzione di propria competenza, che talune circostanze del fascicolo conducono ad una situazione inficiata d'irregolarità.
3. Le istruzioni confermate in conformità con l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento finanziario sono registrate dall'ordinatore delegato competente, e segnalate nella sua relazione annuale d'attività.
Art. 74 Irregolarità finanziarie (articolo 60, paragrafo 6, e articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario)
Fatti salvi i poteri dell'OLAF, l'istanza di cui all'articolo 43 bis (di seguito «istanza») è competente per ogni violazione di una disposizione del regolamento finanziario o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o al controllo delle operazioni, derivante da un'azione od omissione dei dipendenti.
Art. 75 Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie (articolo 60, paragrafo 6, e articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario)
1.
I casi di irregolarità finanziarie di cui all'articolo 74 del presente regolamento sono segnalati all'istanza dall'autorità avente il potere di nomina, perché esprima il suo parere a norma dell'articolo 66, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario.
Se ritiene che si sia verificata un'irregolarità finanziaria, l'ordinatore delegato può rivolgersi all'istanza. L'istanza elabora il suo parere valutando se vi siano state irregolarità ai sensi dell'articolo 74, la loro gravità e le possibili conseguenze. Se tale analisi mostra che il caso in questione è di competenza dell'OLAF, l'istanza trasmette senza indugio la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa immediatamente l'OLAF.
Quando il caso viene ad essa segnalato direttamente da un dipendente, a norma dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento finanziario, l'istanza trasmette la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa il dipendente stesso. L'autorità avente il potere di nomina può chiedere all'istanza di esprimere il proprio parere sul caso.
2. L'istituzione o, nel caso di un'istanza comune, le istituzioni partecipanti determinano, in funzione della propria organizzazione interna, le modalità operative dell'istanza e la sua composizione, che comprenderà una persona esterna dotata della necessaria qualificazione e perizia.
Capo 5. Operazioni di entrata
Sezione 1. Risorse proprie
Art. 76 Disposizioni sulle risorse proprie (Articolo 69 del regolamento finanziario)
L'ordinatore stabilisce uno scadenzario di previsione della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie determinate dalla decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
L'accertamento ed la riscossione delle risorse proprie si effettuano secondo la normativa d'attuazione della decisione di cui al primo comma.
Sezione 2. Previsione di crediti
Art. 77 Previsione di crediti (Articolo 70 del regolamento finanziario)
1.
La previsione di crediti menziona la natura e l'imputazione in bilancio dell'entrata e, per quanto possibile, la designazione del debitore e la stima dell'importo.
Quando stabilisce la previsione di crediti, l'ordinatore competente verifica quanto segue:
a) l'esattezza dell'imputazione in bilancio;
b) la regolarità e la conformità della previsione rispetto alle disposizioni pertinenti ed al principio della sana gestione finanziaria.
2. Salvo il disposto dell'articolo 160, paragrafo 1 bis, e dell'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la previsione dei crediti non ha l'effetto di creare stanziamenti d'impegno. Nei casi di cui all'articolo 18 del regolamento finanziario, gli stanziamenti possono essere creati soltanto dopo l'effettivo recupero da parte delle Comunità delle somme dovute.
Sezione 3. Accertamento dei crediti
Art. 78 Procedimento (Articolo 71 del regolamento finanziario)
1. L'accertamento di un credito da parte dell'ordinatore è il riconoscimento del diritto vantato dalle Comunità nei confronti di un debitore e la formazione del titolo ad esigere dal debitore il pagamento del debito.
2. Con l'ordine di riscossione l'ordinatore competente dà istruzione al contabile di recuperare il credito accertato.
3.
Con la nota di addebito il debitore viene informato di quanto segue:
a) le Comunità hanno accertato il credito;
b) non sono applicati interessi di mora se il pagamento viene effettuato entro la scadenza stabilita;
c) se il pagamento non viene effettuato entro la data di scadenza di cui alla lettera b), il debito produce interessi al tasso indicato all’articolo 86, ferma restando l’applicazione delle pertinenti norme specifiche;
d) se il pagamento non viene effettuato entro la data di scadenza di cui alla lettera b), l’istituzione procede al recupero mediante compensazione oppure mediante richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza;
e) se è necessario per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della data di scadenza di cui alla lettera b), se ha giustificati motivi di ritenere che, altrimenti, l’importo dovuto alla Commissione andrebbe perduto e dopo aver informato il debitore dei motivi e della data del recupero mediante compensazione;
f) qualora, esperite tutte le fasi summenzionate, non si sia ottenuto il recupero integrale del credito, l'istituzione procede al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento finanziario ovvero in via contenziosa.
La nota di addebito è inviata dall'ordinatore al debitore, con copia al contabile.
Art. 79 Accertamento crediti (Articolo 71 del regolamento finanziario)
Per accertare un credito, l'ordinatore competente verifica quanto segue:
a) il carattere certo del credito, che non deve essere soggetto a condizioni;
b) il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in danaro e con esattezza;
c) il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto ad un termine;
d) l'esattezza della designazione del debitore;
e) l'esattezza dell'imputazione in bilancio degli importi da recuperare;
f) la regolarità dei documenti giustificativi;
g) la conformità con il principio di una sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera a).
Art. 80 Documenti giustificativi a sostegno dell'accertamento dei crediti (Articolo 71 del regolamento finanziario)
1. Qualsiasi accertamento di un credito si basa su documenti giustificativi che attestano i diritti delle Comunità.
2. Prima di accertare un credito, l'ordinatore competente procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi o verifica, sotto la sua responsabilità, che l'esame sia stato eseguito.
3. I documenti giustificativi sono conservati dall'ordinatore a norma degli articoli 48 e 49.
Sezione 4. Emissione degli ordini di riscossione
Art. 81 Formazione dell'ordine di riscossione (Articolo 72 del regolamento finanziario)
1. L'ordine di riscossione stabilisce quanto segue:
a) l'esercizio d'imputazione;
b) i riferimenti all'atto o all'impegno giuridico costitutivo del credito e che dà diritto alla riscossione;
c) l'articolo del bilancio e, se del caso, qualsiasi altra suddivisione necessaria, compresi gli eventuali riferimenti all'impegno di bilancio corrispondente;
d) l'importo dovuto, espresso in euro;
e) il nome e l'indirizzo del debitore;
f) la data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b);
g) il modo di recupero possibile, compreso in particolare il recupero mediante compensazione o l'esecuzione di qualsiasi garanzia preliminare.
2. L'ordine di riscossione è datato e firmato dall'ordinatore competente, quindi trasmesso al contabile.
3.
Il contabile di ogni istituzione tiene un elenco degli importi da recuperare. I crediti della Comunità sono raggruppati in tale elenco in funzione della data dell'ordine di riscossione. Egli trasmette tale elenco al contabile della Commissione.
Il contabile della Commissione redige un elenco unificato, ripartendo gli importi dovuti per ogni istituzione e secondo la data dell'ordine di riscossione. Tale elenco va aggiunto alla relazione della Commissione sulla gestione finanziaria e di bilancio.
4. La Commissione compila, indicando l'identità dei debitori e l'importo del debito, l'elenco dei crediti della Comunità relativamente ai quali il pagamento sia stato ingiunto con provvedimento giudiziario passato in giudicato e nessun pagamento significativo sia intervenuto nell'anno successivo alla pronuncia. Tale elenco viene pubblicato tenendo conto delle disposizioni giuridiche sulla protezione dei dati.
Sezione 5. Recupero
Art. 82 Formalità per l'incasso (Articolo 73 del regolamento finanziario)
1. Il contabile registra nei conti il recupero dei crediti e ne informa l'ordinatore competente.
2. Per qualsiasi versamento in contanti alla cassa del contabile o dell'amministratore degli anticipi viene rilasciata una ricevuta.
Art. 83 Recupero mediante compensazione (Articolo 73 del regolamento finanziario)
1.
Quando un debitore ha nei confronti della Comunità un credito accertato, quantificato ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede al recupero del credito comunitario mediante compensazione, decorso il termine di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b).
In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto alle Comunità andrebbe perduto, il contabile procede al recupero mediante compensazione prima della data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b).
2.
Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 1, il contabile consulta l’ordinatore competente e informa i debitori interessati.
Quando il debitore è un’autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, il contabile informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l’organo amministrativo interessato, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di detto termine.
3. La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito ed i relativi interessi eventualmente dovuti dalle Comunità.
Art. 84 Procedura di recupero in caso di mancato pagamento (Articoli 72 e 73 del regolamento finanziario)
1. Fatto salvo l’articolo 83, se l’importo del credito non è stato recuperato integralmente alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, il contabile informa l’ordinatore competente e inizia senza indugio la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge, incluso il richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza.
2. Salvo il disposto dell'articolo 83, quando non è esperibile la modalità di recupero di cui al paragrafo 1 ed il debitore non ha eseguito il pagamento malgrado la costituzione in mora inviatagli dal contabile, quest'ultimo ricorre all'esecuzione forzata del titolo, a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento finanziario o sulla base di un titolo ottenuto in via contenziosa.
Art. 85 Concessione di dilazioni di pagamento (Articolo 73 del regolamento finanziario)
Il contabile, in collegamento con l'ordinatore competente, può accordare dilazioni dei termini di pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alla duplice condizione seguente:
a) che il debitore s’impegni a pagare gli interessi, al tasso previsto all’articolo 86, per tutto il periodo della dilazione accordatagli, a decorrere dalla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b);
b) che costituisca, per tutelare i diritti delle Comunità, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell'istituzione, che copra il debito sia in capitale che in interessi.
La garanzia di cui al primo comma, lettera b) può essere sostituita da una fideiussione in solido di un terzo approvata dal contabile dell'istituzione.
Art. 85 bis Recupero di ammende, penali periodiche e altre sanzioni pecuniarie (Articoli 73 e 74 del regolamento finanziario)
1. Quando dinanzi a un tribunale comunitario è intentata un’azione legale contro una decisione della Commissione intesa a infliggere un’ammenda, una penale periodica o un’altra sanzione pecuniaria prevista dal trattato CE o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono stati esaurite tutte le vie di ricorso, il contabile riscuote dal debitore, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti oppure può esigere che il debitore costituisca una garanzia finanziaria. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare l’ammenda, la penale periodica o l’altra sanzione, è esigibile al primo richiamo e serve da copertura del credito comunitario, per l’importo di base e per gli interessi dovuti a norma dell’articolo 86, paragrafo 5.
2. Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso, gli importi riscossi a titolo provvisorio e gli interessi da essi prodotti sono iscritti in bilancio oppure rimborsati al debitore. Se è stata richiesta una garanzia finanziaria, questa viene richiamata oppure liberata.
Art. 85 ter Norme relative ai termini di prescrizione (articolo 73 bis del regolamento finanziario)
1.
Il termine di prescrizione per i crediti delle Comunità nei confronti di terzi decorre dal giorno successivo alla data di scadenza indicata al debitore nella nota di addebito a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, lettera b).
Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti delle Comunità decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico.
2.
Il termine di prescrizione per i crediti comunitari nei confronti di terzi viene interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito, compiuto da un'istituzione ovvero da uno Stato membro su richiesta di un'istituzione, e notificato al terzo.
Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti delle Comunità viene interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito, notificato alle Comunità dai creditori o per conto di essi.
3. Il nuovo termine di prescrizione di cinque anni decorre dal giorno successivo alle interruzioni di cui al paragrafo 2.
4. Interrompe il termine di prescrizione ogni azione legale relativa a un importo dovuto ai sensi del paragrafo 1, comprese le azioni intentate dinanzi a un giudice che successivamente declini la propria competenza. Il nuovo periodo di prescrizione di 5 anni non decorre finché non sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato ovvero sia intervenuta una transazione extragiudiziale tra le stesse parti e riguardo alla medesima azione.
5. La dilazione di pagamento concessa dal contabile a norma dell'articolo 85, interrompe il termine di prescrizione. Il nuovo termine di prescrizione di 5 anni decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dilazione per il pagamento.
6. Non si procede al recupero dei crediti dopo la scadenza del termine di prescrizione determinato a norma dei paragrafi da 1 a 5.