Sez. 3, Sentenza n. 13850 del 03/12/1999 Ud. (dep. 03/12/1999) Rv. 216517 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Reato continuato -Determinazione della somma da pagare ex art.162 cod. pen. - Adeguamento discrezionale da parte del giudice - Sussistenza - Esclusione - Carattere tassativo - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
Le somme da pagare a titolo di oblazione sono predeterminate e non suscettibili, alla stregua della chiara formulazione normativa di cui all'art.162 cod. pen., di adeguamento discrezionale da parte del giudice. Detto principio opera anche nell'ipotesi di reato continuato per il quale si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, sicché, per effetto dell'oblazione, su tale aumento massimo deve essere calcolata la somma corrispondente alla terza parte. Nell'ipotesi, invece, in cui non sia ravvisato il vincolo della continuazione oppure il concorso dei reati, occorrerà riferirsi a ciascuna violazione e richiedere distinti versamenti per ciascuna di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)