diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1173 del 05/05/1973 (Rv. 363702 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - PROVVEDIMENTO D'URGENZA - AFFERMAZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA - IMPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1973-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363702-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - PROVVEDIMENTO D'URGENZA - AFFERMAZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA - IMPUGNABILITA.*

In base al principio che la natura di un provvedimento giurisdizionale va valutata secondo il contenuto sostanziale del provvedimento stesso, deve ritenersi ammissibile, in quanto concerne una decisione sulla Competenza, il regolamento di Competenza chiesto a seguito di provvedimento col quale il pretore, nel corso di un giudizio per illegittimita di licenziamento individuale, ritenuta la propria Competenza per materia, contestata dal datore di lavoro convenuto, ha accolto l'istanza del lavoratore di essere riassunto in via di urgenza, a norma dell'art 700 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)