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Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

Un regime unificato per la concessione di disegni o modelli comunitari che fruisca di una protezione uniforme ed abbia efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità favorirebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità sanciti dal trattato.

Soltanto i paesi del Benelux hanno introdotto una legge uniforme sulla protezione dei disegni e modelli. In tutti gli altri Stati membri la protezione di disegni e modelli si esplica soltanto in forza della legge nazionale ed ha un'efficacia circoscritta al territorio dei singoli Stati membri. I disegni o modelli identici possono dunque essere protetti secondo modalità diverse in Stati membri diversi e nell'interesse di titolari diversi. Questa situazione determina inevitabilmente conflitti nel commercio intracomunitario.

Le notevoli divergenze riscontrabili tra le legislazioni nazionali in materia di disegni e modelli impediscono e falsano la concorrenza su scala comunitaria. A differenza di quanto avviene sui mercati nazionali, nella Comunità il commercio e la concorrenza dei prodotti in cui è attuato un disegno o un modello risultano ostacolati e falsati dal grande numero di domande, uffici, procedure, leggi, diritti esclusivi con efficacia nazionale e dal cumulo delle spese amministrative, con la conseguenza che chi richiede la protezione deve far fronte a costi e tasse elevati. La direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli4 contribuisce a porre rimedio a questa situazione.

Indipendentemente dal grado di armonizzazione delle leggi nazionali, il fatto che la protezione di questi disegni o modelli sia limitata al territorio dei singoli Stati membri può determinare una compartimentazione del mercato interno per i prodotti che attuino un disegno o modello oggetto di diritti nazionali di cui sono titolari persone diverse, e costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

S'impone dunque l'istituzione di un disegno o modello comunitario che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri poiché solo in tal modo sarà possibile ottenere, depositando un'unica domanda presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) secondo un'unica procedura ed applicando un'unica legge, un disegno o modello soggetto ad una disciplina unitaria applicabile su un territorio esteso all'insieme degli Stati membri.

Poiché gli scopi dell'azione proposta, in particolare la protezione di un disegno o modello in un territorio unico comprendente tutti gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della creazione di un disegno o modello comunitario e di un'autorità comunitaria in materia, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove la contribuzione dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi e l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

Di conseguenza un sistema di protezione dei disegni e dei modelli più accessibile e adeguato alle esigenze del mercato interno risulta di fondamentale importanza per l'industria comunitaria.

Le disposizioni sostanziali di questo regolamento nel campo della disciplina dei disegni e modelli dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva 98/71/CE.

Non si dovrebbe intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico. Allo stesso modo, non si dovrebbe ostacolare l'interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione.

I particolari meccanici dei prodotti modulari possono peraltro costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un loro punto di forza sotto il profilo commerciale e dovrebbero quindi essere ammesse ad usufruire della protezione.

La protezione non dovrebbe invece essere accordata alle componenti di un prodotto che non sono visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di dette parti che non sono visibili una volta che la componente è montata ovvero che non risultano soddisfare di per se stesse i requisiti della novità e dell'individualità. Le caratteristiche di un disegno o modello che non beneficiano della protezione per questi motivi non dovrebbero dunque essere prese in considerazione al fine di valutare se altre caratteristiche dello stesso disegno o modello possiedono i requisiti necessari per usufruire della protezione.

La direttiva 98/71/CE non ha consentito di realizzare un completo ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti l'impiego di disegni e modelli tutelati allo scopo di permettere la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario, qualora il disegno o modello sia applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisca una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto. Nell'ambito della procedura di conciliazione su detta direttiva, la Commissione si è impegnata a passare in rassegna le conseguenze delle disposizioni contenute nella direttiva stessa tre anni dopo il termine di recepimento, con particolare riferimento ai settori industriali maggiormente interessati. In tali circostanze è opportuno non conferire protezione in quanto disegno o modello comunitario a un disegno o modello, qualora sia applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisca una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello e che sia utilizzato allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario, fino a quando il Consiglio non avrà deciso, in base ad una proposta della Commissione, quale politica perseguire in questo campo.

Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l'impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello.

Un disegno o modello comunitario dovrebbe nei limiti del possibile rispondere alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità.

Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile.

Da quanto precede scaturisce l'esigenza d'istituire due forme di protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati.

Un disegno o modello comunitario registrato esige l'istituzione e la tenuta di un registro nel quale saranno iscritte tutte le domande di disegno o modello che possiedano i requisiti formali prescritti dal regolamento ed alle quali sia stata assegnata una data di deposito. In linea di massima tale sistema di registrazione non dovrebbe basarsi su un esame approfondito, da compiersi prima della registrazione e volto a stabilire la sussistenza dei requisiti di protezione, così da ridurre al minimo le formalità di registrazione e gli altri adempimenti procedurali per i richiedenti.

Un disegno o modello comunitario dovrebbe essere protetto soltanto qualora risulti nuovo, e presenti una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli.

Occorre altresì permettere all'autore o al suo avente causa di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è attuato prima di decidere se chiedere o no la protezione del disegno o modello comunitario registrato. A questo fine risulta necessario disporre che la divulgazione del disegno o modello fatta dall'autore o dal suo avente causa, o qualsiasi divulgazione non autorizzata effettuata nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di disegno o modello comunitario registrato, non pregiudichi la valutazione delle caratteristiche di novità e d'individualità del disegno o modello in questione.

La natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva. La protezione del disegno o modello comunitario non registrato dovrebbe tuttavia concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello. Pertanto la protezione non può estendersi a prodotti a cui sono applicati disegni o modelli che sono il risultato di un disegno o modello concepito in modo indipendente da un secondo disegnatore. Questo diritto dovrebbe estendersi anche al commercio dei prodotti a cui sono applicati disegni o modelli contraffatti.

Compete alla legge nazionale garantire l'esercizio di questi diritti ed occorre dunque disporre alcuni meccanismi sanzionatori uniformi in tutti gli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero permettere d'inibire dovunque gli atti di contraffazione, indipendentemente dall'organo giurisdizionale adito.

A chiunque possa provare di aver cominciato ad utilizzare in buona fede, anche a fini commerciali, all'interno della Comunità un disegno o modello che benefici della protezione in quanto disegno o modello comunitario registrato senza averlo copiato, ovvero di aver compiuto seri e validi preparativi a tale scopo, può venir riconosciuto il diritto ad un impiego limitato del disegno o modello in questione.

Uno degli obiettivi fondamentali del presente regolamento è istituire una procedura di concessione del disegno o modello comunitario registrato che riduca al minimo costi ed adempimenti amministrativi per i richiedenti, rendendola in tal modo più facilmente accessibile alle imprese di piccole e medie dimensioni e ai singoli disegnatori.

I settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati, usufruiranno dei vantaggi del disegno o modello comunitario registrato. Per questi settori sussiste anche l'esigenza di un ricorso più agevole al disegno o modello comunitario registrato, esigenza che la possibilità di combinare più disegni in una domanda multipla renderà possibile soddisfare. I disegni o modelli contenuti in una domanda multipla tuttavia possono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro per quanto riguarda le licenze, i diritti reali, le esecuzioni forzate, le procedure d'insolvenza, la rinuncia, il rinnovo, la cessione, la pubblicazione differita o la dichiarazione di nullità.

L'usuale pubblicazione successiva alla registrazione di un disegno o modello comunitario potrebbe talora vanificare o pregiudicare il successo di un'operazione commerciale che implichi il disegno o modello in questione, cosicché la possibilità di differire la data della pubblicazione per un lasso di tempo ragionevole rappresenta una soluzione in tali casi.

Regole procedurali che impongano di proporre in un'unica località le azioni in materia di validità di un disegno o modello comunitario registrato consentirebbero di risparmiare tempo e denaro rispetto a procedure nelle quali vengano aditi più organi giudiziali nazionali.

Occorre pertanto istituire difese in sede giurisdizionale, quali la possibilità di appello dinanzi a una commissione dei ricorsi e, in ultima istanza, il ricorso per cassazione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Siffatta procedura contribuirebbe allo sviluppo di un'interpretazione uniforme dei requisiti di validità dei disegni e modelli comunitari.

È di fondamentale importanza che i diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari vengano fatti osservare efficacemente in tutto il territorio della Comunità.

Le disposizioni sulla competenza giurisdizionale devono per quanto possibile escludere la possibilità di una scelta opportunistica del foro ad opera delle parti. Occorre pertanto stabilire chiare norme in tema di competenza giurisdizionale internazionale.

Il presente regolamento non esclude che ai disegni e modelli che fruiscono della protezione comunitaria possano applicarsi altre norme nazionali in tema di proprietà industriale o comunque pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o modelli non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile.

In assenza di una completa armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto d'autore è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione conferita dal disegno o modello comunitario con quella conferita dal diritto d'autore, pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d'autore.

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 disegno o modello dell’UE

1. Sono di seguito denominati «disegni e modelli dell’Unione europea» («disegni e modelli dell’UE») i disegni e modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento.

2. Un disegno o modello dell'UE è protetto:

  1. a) come «disegno o modello dell'UE non registrato» se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;

  2. b) come «disegno o modello dell'UE registrato» se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento.

3. Il disegno o modello dell'UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità della Unione. Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l'utilizzazione, se non per la totalità della Unione. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Art. 2 Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“l’Ufficio”), istituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio1, provvede a svolgere i compiti affidatigli dal presente regolamento.

Art. 2 bis Capacità di agire

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.

Titolo II. Diritto dei disegni e modelli

Sezione 1. Requisiti per la protezione

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) “disegno o modello”: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche;

  2. 2) “prodotto”: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi:

    1. a) gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso;

    2. b) le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente;

  3. a)

  4. b)

  5. 3) “prodotto complesso”: un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Art. 4 Requisiti per la protezione

1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello dell’UE se è nuovo e possiede un carattere individuale.

2. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:

  1. a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e

  2. b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.

3. Per «normale utilizzazione» a termini del paragrafo 2, lettera a) s'intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

Art. 5 Novità

1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

  1. a) per i disegni o modelli dell’UE non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

  2. b) per i disegni o modelli dell’UE registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Art. 6 Carattere individuale

1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

  1. a) per i disegni o modelli dell’UE non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

  2. b) per i disegni o modelli dell’UE registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

Art. 7 Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Unione. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

2. Non costituisce divulgazione ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o modello divulgato, identico o simile nella sua impressione generale al disegno o modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello dell’UE registrato, sia stato divulgato al pubblico:

  1. a) dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, e

  2. b) nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato al pubblico in seguito ad un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto.

Art. 8 Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d'interconnessione

1. Un disegno o modello dell'UE non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

2. Un disegno o modello dell'UE non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3. In deroga al paragrafo 2 un disegno o modello dell'UE conferisce diritti su un disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

Art. 9 Disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume

Un disegno o modello dell'UE non conferisce diritti quando il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Sezione 2. Estensione e durata della protezione

Art. 10 Estensione della protezione

1. La protezione conferita da un disegno o modello dell'UE si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

2. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

Art. 11 Durata della protezione di disegni o modelli dell'UE non registrati

1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello dell'UE non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Unione.

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

Art. 12 Decorrenza e durata della protezione di disegni e modelli dell’UE registrati

1. La protezione come disegno o modello dell’UE registrato ha inizio all’atto della registrazione presso l’Ufficio.

2. La durata di registrazione di un disegno o modello dell’UE registrato è di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può rinnovare la registrazione, conformemente all’articolo 50 quinquies, per uno o più periodi di cinque anni fino ad una durata massima della protezione pari a venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.

Sezione 3. Diritto al disegno o modello dell'UE

Art. 14 Diritto al disegno o modello dell'UE

1. Il diritto al disegno o modello dell'UE spetta all'autore o ai suoi aventi causa.

2. Se il disegno o il modello è stato realizzato da due o più persone il diritto al disegno o modello dell'UE spetta ad esse congiuntamente.

3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile.

Art. 15 Rivendicazione del diritto su un disegno o modello dell’UE

1. Quando il disegno o modello dell’UE non registrato è divulgato o rivendicato da una persona che non ne ha diritto a norma dell’articolo 14 o quando il disegno o modello dell’UE registrato è stato depositato o registrato a nome di tale persona, l’avente diritto in forza di tale articolo può, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, chiedere all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro interessato il riconoscimento come legittimo titolare del disegno o modello dell’UE.

2. La persona che ha diritto al disegno o modello dell’UE congiuntamente ad altre persone può chiedere, a norma di quanto disposto dal paragrafo 1, il riconoscimento come contitolare.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 o 2 si prescrivono dopo tre anni dalla data di pubblicazione per il disegno o modello dell’UE registrato o dalla data di divulgazione per il disegno o modello dell’UE non registrato. La presente disposizione non si applica se la persona che non ha diritto al disegno o modello dell’UE era in mala fede al momento in cui il disegno o modello in questione è stato depositato, divulgato o acquisito.

4. La persona che ha diritto a un disegno o modello dell’UE a norma dell’articolo 14 può presentare all’Ufficio, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, una richiesta di cambiamento di titolarità corredata di una decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell’UE.

5. Nel caso di un disegno o modello dell’UE registrato, nel registro dei disegni e modelli dell’UE di cui all’articolo 72 (“registro”) è iscritto quanto segue:

  1. a) la menzione della proposizione di una domanda ai sensi del paragrafo 1 dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro interessato;

  2. b) la data e gli estremi della decisione finale dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell’UE o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento;

  3. c) ogni cambiamento di titolarità del disegno o modello dell’UE registrato risultante dalla decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell’UE.

Art. 16 Effetti di una decisione finale sul diritto su un disegno o modello dell’UE registrato

1. Qualora in esito a un procedimento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, si verifichi un cambiamento integrale della titolarità del disegno o modello dell’UE registrato, le licenze e gli altri diritti si estinguono in seguito all’iscrizione nel registro del nuovo titolare del disegno o modello dell’UE registrato.

2. Il titolare o il licenziatario del disegno o modello dell’UE registrato che abbiano sfruttato il disegno o modello nell’Unione o abbiano compiuto preparativi seri ed effettivi a tale scopo prima dell’iscrizione nel registro della proposizione della domanda di cui all’articolo 15, paragrafo 1, possono continuare a sfruttare il disegno o modello purché chiedano, entro tre mesi dalla data di iscrizione del nuovo titolare nel registro, una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro. La licenza è concessa per un periodo congruo e a condizioni ragionevoli.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare del disegno o modello dell’UE registrato o il licenziatario hanno agito in malafede al momento in cui hanno iniziato a sfruttare il disegno o modello o a compiere preparativi a tale fine.

Art. 17 Presunzione a favore del titolare registrato

Si presume titolare del disegno o modello in qualsiasi procedimento dinanzi all'Ufficio come pure in ogni altro procedimento la persona al cui nome è registrato il disegno o modello dell'UE ovvero, anteriormente alla registrazione, la persona al cui nome è stata presentata la relativa domanda.

Art. 18 Diritto dell’autore ad essere menzionato

Al pari del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato l’autore ha diritto di essere menzionato come tale dinanzi all’Ufficio e nel registro. Se il disegno o modello è frutto del lavoro di un collettivo la menzione di quest’ultimo può sostituire l’indicazione dei singoli autori. Tale diritto comprende il diritto di iscrivere nel registro la modifica del nome dell’autore o del collettivo.