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Sez. 3, Sentenza n. 921 del 24/03/1972 (Rv. 357182 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SCONTRO DI UN AUTOVEICOLO E DI UNA BICICLETTA - APPLICABILITA - POSIZIONE STATICA DI UNO DEI VEICOLI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357182-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SCONTRO DI UN AUTOVEICOLO E DI UNA BICICLETTA - APPLICABILITA - POSIZIONE STATICA DI UNO DEI VEICOLI - IRRILEVANZA.*

La presunzione di responsabilita di cui al comma secondo dell'art 2054 cod civ il quale dispone che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un automezzo ed una bicicletta, in quanto nell'ampia categoria dei veicoli, conformemente alle Disposizioni contenute nel codice stradale, sono compresi i velocipedi. La predetta presunzione si applica anche nel caso in cui uno dei veicoli sia fermo su strada o su altra area pubblica. (V 617'70, mass n 345771).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., DPR 27/10/1958 num. 956 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)