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Sez. 5, Sentenza n. 4758 del 10/07/2015 Cc. (dep. 04/02/2016) Rv. 265992 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Intercettazioni disposte in altro procedimento - Acquisizione come notizia di reato - Possibilità - Sussistenza - Osservanza dell'art. 270 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265992-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

Deve ritenersi legittima l'acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento come "notitiae criminis", costituenti, nel procedimento "ad quem", il presupposto di nuovi ed autonomi provvedimenti autorizzativi, senza che sia necessario il deposito di verbali e registrazioni relativi al procedimento "a quo", giacché in tal caso non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen., che disciplina il differente profilo dell'utilizzazione del contenuto delle intercettazioni eseguite in altro procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 330

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)