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Sez. 2, Sentenza n. 9075 del 18/04/2014 (Rv. 630214 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Pagamento del debito di cui alla sentenza esecutiva - Richiesta di rateazione - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630214-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., come non può essere ravvisata nel fatto che il soccombente abbia pagato il debito di cui alla sentenza esecutiva, ancorché senza espressa riserva d'impugnazione, a maggior ragione, non può evincersi dal fatto che egli ne abbia chiesto la rateazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)