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Sez. 1, Sentenza n. 3271 del 17/05/1986 (Rv. 446259 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - PRESUNZIONE DI REGOLARITÀ DI ATTI DEPOSITATI - CONSEGUENZE - CONVENUTO RIMASTO CONTUMACE - COSTITUZIONE MEDIANTE COMPARIZIONE ALL'UDIENZA - PRESUNZIONE DI REGOLARITÀ DEL DEPOSITO DELLA PROCURA.*
Stato
decisa il 1986-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446259-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - PRESUNZIONE DI REGOLARITÀ DI ATTI DEPOSITATI - CONSEGUENZE - CONVENUTO RIMASTO CONTUMACE - COSTITUZIONE MEDIANTE COMPARIZIONE ALL'UDIENZA - PRESUNZIONE DI REGOLARITÀ DEL DEPOSITO DELLA PROCURA.*

Con riguardo alla Costituzione in giudizio, in Mancanza di prova contraria, da fornirsi dall'interessato, si presume la regolarità degli Atti depositati in cancelleria, dalla parte che si costituisce, ovvero direttamente in udienza, allorché il cancelliere, cui la legge affida il compito di controllare la regolarità degli Atti medesimi, li abbia ricevuti senza formulare osservazioni al riguardo. Pertanto, nel caso di convenuto rimasto contumace che si costituisca mediante comparizione all'udienza (ex art. 293 cod. proc. civ.), si presume il regolare deposito della relativa procura alle liti anche perché il giudice, cui spetta la direzione dell'udienza, non può ammettere al contraddittorio, come rappresentante di una delle parti, un procuratore legale che non esibisca il titolo che a ciò lo legittima. (V 2200/67, mass n 329368; (V 2060/65; (V 1546/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 73, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)