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Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 09/07/2026 Cc. (dep. 18/08/2026) Rv. 290350-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE | Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Presupposti - Stato di bisogno dei lavoratori - Nozione - Accertamento.
Stato
decisa il 2026-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290350-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE

Ai fini della integrazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la libertà di autodeterminazione della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. (In motivazione, la Corte ha osservato che lo stato di bisogno deve essere accertato con riguardo alla concreta situazione personale, familiare, patrimoniale, economica e ambientale del singolo lavoratore e non è automaticamente escluso né dalla regolarità dell'assunzione né dalla possibilità di accedere, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, alle misure di sostegno al reddito previste dalla legge fino al reperimento di una nuova occupazione).

Cod. Pen. art. 603 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)