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Sez. 3, Sentenza n. 15033 del 27/11/2001 (Rv. 550627 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Canone - Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Buona fede dell'"accipiens" - Presunzione - Sussistenza - Prova della mala fede dell'"accipiens" - Inidoneità - Condizioni - Determinazione del canone per legge - Derogabilità in presenza di determinate formalità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550627-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

In tema di affitto a coltivatore diretto trova applicazione la regola generale secondo cui la buona fede dell'"accipiens" si presume e può essere esclusa solamente dalla prova della consapevolezza dello stesso in ordine all'insussistenza di un suo diritto al pagamento. Inidonee a provare la mala fede dell'"accipiens", e a far sorgere in capo al medesimo l'obbligo di corrispondere gli interessi con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti, è, peraltro, oltre all'ampia notorietà della normativa agraria e al principio di conoscenza legale della legge, la circostanza dell'avere egli percepito canoni notevolmente superiori a quelli di legge nel vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, giacché questa, lungi dal vietare inderogabilmente canoni per la conduzione di fondi rustici in misura eccedente quella legale (equa), ben consente, adempiute determinate formalità, la pattuizione di canoni in misura maggiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1147

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)