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Sez. 3, Sentenza n. 15406 del 10/08/2004 (Rv. 575927 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Fideiussione e garanzia reale - Pegno - Pegno e fideiussione concessi da terzo a garanzia di debito altrui - Compatibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575927-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito; pertanto, l'eventuale costituzione di pegno, in linea astratta, non fa venire meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)