Sez. 3, Sentenza n. 2085 del 14/02/2012 (Rv. 621799 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Causalità omissiva - Accertamento - Oggetto - Verifica contofattuale - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità per omissione, il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. (Nella specie, relativa al danno riportato dal dipendente di un'impresa scivolato sui gradini di una scala priva di corrimano, la cui istallazione è obbligatoria ex art. 16 del d.P.R. n. 547 del 1955, la Corte, cassando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto che l'onere della prova fosse stato assolto dal danneggiato con la dimostrazione degli elementi costitutivi del fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)