Sez. L, Sentenza n. 9975 del 28/07/2000 (Rv. 538930 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Persone giuridiche - Legittimazione all'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Gli articoli 2, 3 e 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689 postulano che autore dell'illecito amministrativo può essere esclusivamente la persona fisica, con esclusione di entità astratte come società o enti in genere, i quali, pertanto, non sono legittimati a proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di una persona fisica secondo le disposizioni della legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)