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Sez. L, Sentenza n. 9975 del 28/07/2000 (Rv. 538930 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Persone giuridiche - Legittimazione all'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538930-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

Gli articoli 2, 3 e 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689 postulano che autore dell'illecito amministrativo può essere esclusivamente la persona fisica, con esclusione di entità astratte come società o enti in genere, i quali, pertanto, non sono legittimati a proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di una persona fisica secondo le disposizioni della legge citata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)