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Sez. L, Sentenza n. 3848 del 01/04/1995 (Rv. 491591 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Mutilati e invalidi civili non deambulanti di età inferiore a 18 anni - Assegno di accompagnamento - Condizioni - Riconoscimento sanitario dell'invalidità e frequenza scolastica.
Stato
decisa il 1995-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491591-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di diritto all'assegno di accompagnamento a favore dei mutilati e degli invalidi civili non deambulanti e di età inferiore ai 18 anni, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 1992 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988 n. 508 nella parte in cui non prevede l'erogazione dell'assegno suddetto fino all'entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990 n. 289 - deve continuare ad applicarsi l'art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, a norma del quale per la concessione del beneficio è necessario il riconoscimento sanitario dell'invalidità del minore unitamente alla frequenza del corso scolastico, mentre il rinnovo annuale dello stesso avviene automaticamente, sulla base della presentazione del certificato di frequenza scolastica relativo all'anno di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 17, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 6 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)