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Sez. L, Sentenza n. 3263 del 27/05/1982 (Rv. 421221 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - FUNZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - FISSAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI QUEST'ULTIMO FONDATO SU UN PATTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI INFORMARE PREVENTIVAMENTE LA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DI QUEST'ULTIMA A TUTELA DEL DIRITTO A DETTA INFORMAZIONE - SUSSISTENZA - CONTROVERSIE DI LAVORO EX ART. 409 N. 1 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421221-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - FUNZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - FISSAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI QUEST'ULTIMO FONDATO SU UN PATTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI INFORMARE PREVENTIVAMENTE LA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DI QUEST'ULTIMA A TUTELA DEL DIRITTO A DETTA INFORMAZIONE - SUSSISTENZA - CONTROVERSIE DI LAVORO EX ART. 409 N. 1 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITÀ.*

Il patto del contratto collettivo nazionale di lavoro (nella specie, art. 8 del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata), il quale, fissati i limiti massimi per il lavoro straordinario di ciascun dipendente (in termini giornalieri, settimanali od annuali), preveda l'Obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente di detto straordinario la rappresentanza sindacale aziendale, è valido ed idoneo a costituire, direttamente in favore di tale rappresentanza sindacale, il diritto di ottenere le indicate informazioni, e, conseguentemente, la legittimazione ad agire a tutela del diritto medesimo, in caso di inadempienza del datore di lavoro. La relativa controversia esula da quelle contemplate dall'art. 28 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), riguardante la diversa ipotesi della repressione di comportamenti del datore di lavoro impeditivi o limitativi della libertà e dell'attività sindacale, ma rientra nell'ambito delle cause individuali di lavoro, ai sensi ed agli effetti dell'art. 409 n. 1 cod. proc. civ., trattandosi di pretesa che, pur se fatta valere da soggetto diverso dalle parti del rapporto di lavoro, si ricollega alla particolare disciplina del rapporto stesso ed inerisce alla sua concreta attuazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)