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Codice civile

Testo in vigore al

Sezione I. Del giudice tutelare

Art. 344 Funzioni del giudice tutelare

1. Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.111112a

2. Il giudice tutelare puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Sezione II. Del tutore e del protutore

Art. 345 Denunzie al giudice tutelare

1. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in eta' minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

2. Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

3. I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Art. 346 Nomina del tutore e del protutore

1. Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

Art. 347 Tutela di piu' fratelli

1. E' nominato un solo tutore a piu' fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di piu' tutori. Se vi e' conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

Art. 348 Scelta del tutore

1. Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potesta'. La designazione puo' essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.223

2. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

3. Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.

4. In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto e' prescritto nell'art.
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5. IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

Art. 349 Giuramento del tutore

1. Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedelta' e diligenza.

Art. 350 Incapacita' all'ufficio tutelare

1. Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

  1. 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

  2. 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potesta';

  3. 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale puo' essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

  4. 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potesta' o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

  5. 5) il fallito che non e' stato cancellato dal registro dei falliti.223

Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelare

1. Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

  1. 1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;

  2. 2) il Primo Ministro, Capo del Governo;

  3. 3) i membri del Sacro Collegio;

  4. 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;

  5. 5) i Ministri Segretari di Stato.

2. Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art. 352 Dispensa su domanda

1. Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

  1. 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

  2. 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

  3. 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151;

  4. 4) i militari in attivita' di servizio;

  5. 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

  6. 6) chi ha piu' di tre figli minori;

  7. 7) chi esercita altra tutela;

  8. 8) chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;

  9. 9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e' costituita la tutela.

Art. 353 Domanda di dispensa

1. La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

2. Il tutore e' tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 354 Tutela affidata a enti di assistenza

1. La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, puo' essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e' ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

2. E' tuttavia in facolta' del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entita' dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Art. 355 Protutore

1. Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

2. Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.

Art. 356 Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

1. Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi e' soggetto alla patria potesta', puo' nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.223

2. Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

3. Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.

Sezione III. Dell'esercizio della tutela

Art. 357 Funzioni del tutore

1. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Art. 358 Doveri del minore

1. Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non puo' abbandonare la casa o l'istituto al quale e' stato destinato, senza il permesso del tutore.

2. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se e' necessario, al giudice tutelare.

Art. 360 Funzioni del protutore

1. Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo e' in opposizione con l'interesse del tutore.

2. Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

3. Il protutore e' tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore e' venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e puo' fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 361 Provvedimenti urgenti

1. Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice puo' procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 362 Inventario

1. Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

2. L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facolta' di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

Art. 363 Formazione dell'inventario

1. L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a cio' delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se e' possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.111112a

2. Il giudice puo' consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

3. L'inventario e' depositato presso il tribunale.111112a

4. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerita'.

Art. 364 Contenuto dell'inventario

1. Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalita' stabilite nel codice di procedura civile.