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Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015 (Rv. 636300 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Residenza anagrafica - Rilevanza presuntiva - Residenza effettiva - Rilevanza determinante - Desumibilità dalle indicazioni contenute nel contratto - Valutazione di merito - Sindacato di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2015-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636300-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

In tema di notificazione di atti giudiziari e di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, costituisce idonea fonte di convincimento, per confermare o superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio; il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)