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Sez. 2, Sentenza n. 11290 del 16/11/1993 (Rv. 484348 - 01)

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere | Vizi di costruzione dipendenti dalla inidoneità delle fondazioni in relazione alla situazione geologica del terreno - Responsabilità del progettista - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484348-01

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere

In tema di appalto, sebbene l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientri nei compiti dell'appaltatore e non del progettista, quest'ultimo è responsabile dei gravi vizi di costruzione dipendenti dalla mancanza di fondazioni idonee alla particolare situazione geologica del terreno su cui insiste l'edificio, qualora prima di redigere il progetto non abbia richiesto a colui che gli ha conferito l'incarico (committente o appaltatore) una adeguata indagine sulla natura e consistenza del terreno. In tal caso egli, infatti, contravviene all'obbligo di osservare la diligenza prevista dall'art. 1176 cod. civ., non potendo in mancanza di precisi dati geofisici scegliere un determinato tipo di fondazione e procedere alla formazione del progetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)