Sez. 5, Sentenza n. 52 del 17/01/1969 Ud. (dep. 11/03/1969) Rv. 110632 - 01
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI -EFFETTI - IN GENERE - SULLA COMPETENZA - REGOLE - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA DI APPLICARE LA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI -EFFETTI - IN GENERE - SULLA COMPETENZA - REGOLE - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA DI APPLICARE LA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
La inosservanza delle norme che disciplinano gli effetti della connessione sulla Competenza, salvo le particolari previsioni di cui all'art.50 cod.proc.pen., non da mai luogo a nullita, neppure quando da tale inosservanza derivi la mancata applicazione dell'istituto della continuazione, perche la riunione dei procedimenti non e obbligatoria, ma e soltanto consentita compatibilmente con le esigenze di ogni processo, la valutazione delle quali e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. (Conf.106384, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)