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Sez. L, Sentenza n. 4818 del 18/05/1999 (Rv. 526372 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Superamento del periodo di comporto - Attribuzione al datore di lavoro di un congruo "spatium deliberandi" - Finalità - Rinuncia per fatti concludenti alla facoltà di recesso da parte del datore di lavoro - Configurabilità - Condizioni - Valutazione - Competenza del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526372-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

In caso di avvenuto superamento del periodo di comporto non può negarsi al datore di lavoro un ragionevole "spatium deliberandi" perché egli possa valutare convenientemente, nel suo complesso, la sequela degli episodi morbosi sia al fine di stabilire se essi integrino la fattispecie legittimante il recesso secondo la contrattazione collettiva, sia per accertare una possibile convenienza alla protrazione del rapporto lavorativo nonostante le numerose assenze del lavoratore. Solo un prolungato mancato esercizio della facoltà di recesso dopo la riammissione in servizio del lavoratore può configurare un rinuncia per fatti concludenti alla suddetta facoltà. Spetta al giudice di merito stabilire se il ritardo, per la sua durata e le modalità cui si accompagna, risulti o meno idoneo a concretizzare una rinunzia al licenziamento e la relativa valutazione, se congruamente e logicamente motivata - anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede che devono sempre presiedere all'esecuzione delle obbligazioni - si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)