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Sez. 1, Sentenza n. 991 del 06/06/1966 Ud. (dep. 11/08/1966) Rv. 102344 - 01

INDICAZIONE ANALITICA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE - NON E NECESSARIA - INDICAZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA PENA STABILITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1966-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102344-01

INDICAZIONE ANALITICA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE - NON E NECESSARIA - INDICAZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA PENA STABILITA - SUFFICIENZA.*

Nel commisurare la pena al fatto delittuoso e alla personalita del delinquente, non e necessario che il giudice faccia esplicita menzione di tutti gli elementi che l'art 133 cod pen sottopone alla sua attenzione e al suo apprezzamento per l'Esercizio del potere discrezionale che la legge gli conferisce in ordine alla quantita della pena stessa. La disposizione in parola costituisce una direttiva per il giudicante per l'adeguamento della pena nella sua concretezza, adeguamento che e piu il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica. In conseguenza, deve ritenersi sufficientemente osservato il precetto di legge sull'Obbligo della motivazione quando il giudice dichiara che ritiene adeguata la misura della diminuzione di pena prescelta nel caso concreto, perche cio vale a far ritenere che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli elementi indicati nell'art 133 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)