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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22875 del 21/10/2020 (Rv. 659243 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Reiterazione della domanda - Inammissibilità per assenza di nuovi elementi - Nuova audizione del richiedente - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659243-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità della domanda di tutela fondata sui medesimi presupposti di fatto indicati a sostegno di una precedente istanza può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 25 del 2008, senza che sia necessaria la rinnovazione dell'audizione del richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Costituzione art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)