Sez. 2, Sentenza n. 988 del 10/04/1970 (Rv. 346476 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - DIFFERENZA RISPETTO ALLA RIVENDICAZIONE - PRESUPPOSTI - DIFFERENZE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - DIFFERENZA RISPETTO ALLA RIVENDICAZIONE - PRESUPPOSTI - DIFFERENZE.*
Presupposto dell'Azione di revindicazione e la certezza e l'inequivocita dei confini. L'Azione e diretta al riconoscimento del diritto di proprieta dell'attore su una zona di terreno determinata ed individuata, tanto nella sua estensione che nella sua ubicazione, il cui rilascio costituisce l'oggetto principale ed autonomo della domanda, in relazione alla contestazione del titolo di proprieta posto a fondamento della domanda medesima (conflitto di titoli). Presupposto dell'Azione di regolamento di confini e, invece, l'incertezza della linea di demarcazione tra i due fondi limitrofi, la quale prescinde da ogni contestazione circa il diritto di proprieta risultante dai titoli, trattandosi soltanto di determinare, in concreto, la rispettiva superficie alla stregua delle incontestate indicazioni risultanti dai titoli medesimi, talche l'Azione non muta se una delle parti, a seguito dell'avvenuta delimitazione chieda, in conseguenza, il rilascio della zona risultata in possesso dell'altra. Tale Azione e diretta quindi ad eliminare una situazione di incertezza sul confine, che puo essere sia di carattere oggettivo (possesso promiscuo della zona di confine), sia di carattere soggettivo (contestazione della esattezza della linea di confine esistente, da accertare in giudizio, nella impossibilita di indicare l'esatto tracciato) (conflitto di fondi). Detta incertezza soggettiva pero non deve essere arbitraria e deve scaturire da una situazione che ragionevolmente crei incertezza sulla rispondenza dei titoli. Pertanto esula dall'Azione di regolamento di confine ogni questione sul titolo di proprieta dei terreni. (V 3245-69, massima n 343259 2768-68, massima n 335390 1969-68, massima n 333993 2191-67, massima n 329355 1923-66, massima n 323738).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)