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Sez. L - , Sentenza n. 21260 del 28/08/2018 (Rv. 650207 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Licenziamento disciplinare - Art. 67 del c.c.n.l. Ministeri del 28 maggio 2004 - Rilevanza penale della condotta - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650207-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 67, comma 6, lett. d), del c.c.n.l. Ministeri si interpreta nel senso che è legittima l'irrogazione del licenziamento senza preavviso per la commissione di atti o fatti, dolosi o meno, anche nei confronti di terzi, che siano connotati da una gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, pur non costituendo, tali atti o fatti, illeciti di rilevanza penale.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/05/2004 art. 67 com. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)