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Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Testo in vigore al

Capo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Indennizzi e contributi per danni di guerra

1. Limiti territoriali della legge ai cittadini italiani ed agli enti e societa' di nazionalita' italiana sono concessi, con le modalita' e nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi o contributi per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in dipendenza di un fatto di guerra.

2. L'indennizzo o il contributo vengono concessi per i danni verificatisi nel territorio dello Stato e nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania.

3. Per i danni verificatisi in territorio estero, l'indennizzo o il contributo sono concessi limitatamente ai casi e alle condizioni previsti dall'art. 52.

4. Per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, alle navi, ai galleggianti ed ai relativi carichi ammessi ai benefici della presente legge, questi sono concessi qualunque sia la localita' in cui i danni si sono verificati.

Art. 2 Rinvio a speciali disposizioni

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

  1. a) ai beni la cui riparazione o ricostruzione e' stata posta dalla legge a carico dello Stato; agli immobili dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e di enti similari, per i quali provvede l'art. 56 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;

  2. b) alle opere, impianti e materiali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;

  3. c) ai bagagli, per i quali provvedono il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, ed il regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, nonche' al corredo, agli strumenti scientifici e agli utensili degli equipaggi delle navi mercantili per i quali provvedono i contratti collettivi di arruolamento.

Art. 3 Fatto di guerra

1. E' considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.

2. Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati.

3. Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonche' la esplosione di mine provacata da urto con navi o galleggianti.

4. Sono altresi' considerati fatti di guerra, l'abbandono dei beni, nonche' le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purche' costrettovi da eventi bellici o da disposizioni delle autorita' civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento ed evacuazione.

5. Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, le bande armate irregolari, previste dall'art. 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

6. Per i territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna previsti dall'art. 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964, modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

Art. 4 Beni ammessi alle provvidenze della legge

1. I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni:

  1. a) oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze;

  2. b) immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attivita' professionale, artigiana, commerciale o industriale;

  3. c) immobili e mobili adibiti all'esercizio di attivita' agricola;

  4. d) fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere
    precedenti.

Art. 5 Beni esclusi dalle provvidenze della legge

1. Nessun beneficio e' concesso per i danni ai seguenti beni:

  1. a) oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento;

  2. b) armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport e da diporto di qualsiasi genere e relativi accessori;

  3. c) automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro, navi e galleggianti da diporto;

  4. d) somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento;

  5. e) castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso;

  6. f) tombe, cappelle, edicole ed altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario.

Art. 6 Trasferimento dell'indennizzo e del contributo

1. Il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, col trasferimento della proprieta' del cespite sinistrato non siano stati espressamente ceduti a favore dell'acquirente il contributo o l'indennizzo statali, e' necessario il consenso dei cedente per la liquidazione del contributo o dell'indennizzo a favore dell'acquirente.

3. Qualora, in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite sull'arca di quello distrutto, e' ammessa, la concessione del contributo a favore dei terzi cui sia stato gia' ceduto o ai quali sara', ceduto il contributo e che abbiano gia' ricostruito o che ricostruiscano il cespite su altra area nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

4. Nei casi di trasferimento di proprieta' o cessione, di cui ai precedenti commi, l'indennizzo o il contributo da corrispondere al cessionario e' determinato miella stessa misura di quello spettante al cedente, salvo che al cessionario non ne competa uno minore.

Art. 7 Denuncie del danno

1. Ai fini della presente legge sono valide le denuncie gia' presentate.

2. E' tuttavia ammessa la presentazione di nuove denuncie alle Intendenze di finanza, entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

3. Non e' ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denuncie.

4. Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intendere che abbia rinunciato al contributo e gli verra' liquidato l'indennizzo.26

5. Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denuncie presentate fino al 30 giugno 1949, in base alle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 14 giugno 1941, n. 964; 20 novembre 1941, n. 14.32; al regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1600; ed al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, ai Ministeri del tesoro, degli affari esteri e dell'Africa italiana. Gli interessati, che non abbiano presentato alcuna denuncia, debbono produrla, a pena di decadenza entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

6. Per i danni dipendenti da esplosioni, verificatesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i danneggiati debbono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data dell'esplosione, la denuncia e in, dichiarazione di cui al quarto comma del presente articolo.

Art. 8 Comproprieta' per quote indivise

1. Quando il bene danneggiato di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a piu' persone, la denuncia puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi puo' altresi' richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo.

2. Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, puo' essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti.

3. Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il comproprietario, che intende procedere al ripristino, puo' acquistare la proprieta' dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.5

Art. 9 Surroga nella presentazione della denuncia

1. Qualora la denuncia non sia stata presentata entro il termine stabilito, i creditori, o gli aventi diritto sul bene distrutto in tutto o in parte in forza di titolo di data certa anteriore a quella di scadenza del termine fissato per la denuncia, possono surrogarsi al danneggiato.

2. A tale scopo la denuncia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla scadenza del termine fissato nel secondo comma dell'art. 7.

3. Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10 Prova della proprieta' dei Beni

1. La denuncia dei danni di guerra deve essere corredata dei documenti comprovanti il titolo giustificativo della domanda di concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

2. Per i beni affidati per trasporto alle ferrovie e non giunti a destinazione nel periodo dal 1 gennaio 1943 al 1 aprile 1946, e' necessario provare, mediante esibizione della lettera di vettura o dello scontrino di bagaglio, l'avvenuta spedizione, e mediante attestazione da rilasciarsi dalle ferrovie, che gli oggetti spediti non furono consegnati perche' il vagone ove essi viaggiavano o non giunse, o giunse manomesso, alla stazione di destinazione, o perche' ando' distrutto per fatto di guerra il locale dove gli oggetti stessi erano depositati.

3. Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprieta', deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui e' sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potra' documentare la proprieta' degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri, in conformita' e per gli effetti dell'art. 1162 del Codice civile.

4. Per gli immobili siti in territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere resa dall'interessato e da quattro cittadini italiani che risiedevano nella localita' in cui erano gli immobili danneggiati o distrutti.

5. Nell'atto dimostrativo della proprieta' e del possesso devono risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprieta' successivi all'evento bellico che ha causato il danno ed il nominativo dell'originario proprietario danneggiato.

6. Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i benefici della presente legge e le persone che vantino diritti sull'immobile riparato o ricostruito.

Art. 11 Denuncia di provvidenze ottenute - Detrazioni

1. Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per danni di guerra o comunque per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, nonche' l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata, e l'ammontare.

2. Deve altresi' dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da societa' assicuratrici, da altri enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonche' le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203, ed i beni gia' dichiarati perduti e dei quali abbia riacquistato comunque il possesso.

3. Dall'indennizzo o dal contributo concesso dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti.

4. Ove il danneggiato abbia usufruito, a causa dei danni di guerra, di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o con contributi statali, la minor somma pagata rispetto all'interesse legale corrente sara' computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo.

Art. 12 Obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle provvidenze concesse

1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli istituti sovvenzionati dallo Stato debbono comunicare alle Intendenze di finanzia, competenti per territorio le anticipazioni e le somministrazioni di ogni genere, in denaro o in natura, da essi concesse per i titoli indicati nell'articolo precedente.

2. Parimenti gli Uffici delle imposte dirette debbono comunicare alle Intendenze di finanza per ogni contribuente le somme ammesse in detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, sulla avocazione dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione e del testo unico 9 maggio 1950, n. 203.

Art. 13 Decadenze

1. Nessun indennizzo o contributo e' corrisposto in caso di denuncie o dichiarazioni false o scientemente inesatte, o di omissione delle dichiarazioni previste dall'art. 11.