Sez. 3, Sentenza n. 5965 del 16/11/1979 (Rv. 402647 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini della specificita dei motivi di appello, pur non essendo necessaria nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, occorre, tuttavia, una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del thema decidendum nel giudizio di appello. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che la Corte di appello aveva correttamente ravvisato l'acquiescenza del convenuto, in ordine al capo della sentenza di primo grado di condanna al risarcimento del danno, in quanto il medesimo nell'atto di gravame, dopo avere denunziato la nullita della consulenza per motivi meramente formali, si era limitato a fare un richiamo del tutto generico 'a quanto dedotto in primo gradò. (Conf 2371/78, mass n 391774; (Conf 1338/78, mass n 390706).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)