Sez. 3, Sentenza n. 7117 del 09/04/2015 (Rv. 635094 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Giudizio di merito - Atto introduttivo - Forma propria del rito previsto per la trattazione dell'opposizione - Necessità - Giudizio da introdursi con citazione - Atto diverso nella forma ma corrispondente nel contenuto - Idoneità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In materia di opposizione agli atti esecutivi, sebbene l'introduzione della fase di merito del giudizio - da compiersi nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. - debba avvenire con atto recante forma consona al rito previsto per la trattazione dell'opposizione, allorché questa richieda l'adozione di un atto di citazione, può ritenersi idoneo allo scopo - in ossequio al principio dell'equipollenza degli atti - anche un atto diverso nella forma, purché contenente tutti gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, cod. proc. civ. (nella specie, la comparsa di risposta integrata con il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui si fissava non solo il termine per notificare, ma anche la data dell'udienza di trattazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)