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Sez. L, Sentenza n. 8902 del 19/08/1991 (Rv. 473543 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad assorbimento di vantaggi economici previsti da un accordo aziendale in tema di riliquidazione dell'indennità di buonuscita in favore di lavoratori collocati anticipatamente a riposo per inabilità fisica.
Stato
decisa il 1991-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473543-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie - concernente la domanda del lavoratore, collocato anticipatamente a riposo per inabilità fisica, volta a conseguire la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo, ai sensi dell'art. 39 dell'accordo aziendale 18 dicembre 1972, degli scatti biennali che gli sarebbero spettati se fosse rimasto in servizio fino al sessantesimo anno d'età e dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assicurativi che l'Azienda avrebbe dovuto pagare per il medesimo periodo - la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza, che aveva rigettato la domanda, per non aver tenuto conto che l'assorbimento previsto dall'art. 24, nono comma, del c.c.n.l. del 1976, operando non illimitatamente ma "fino a concorrenza", non implica la perdita di vantaggi, in tema di trattamento di fine lavoro, previsti dalla precedente disciplina collettiva aziendale ed eccedenti il trattamento contemplato dallo stesso art. 24).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)