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Sez. 2, Ordinanza n. 23463 del 17/07/2026 (Rv. 678949-01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre - Prezzo residuo - Contestazione del debito per compensazione con credito risarcitorio - Offerta implicita di pagamento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678949-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema di contratto preliminare di compravendita, la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. volta ad ottenere il trasferimento del bene con espressa contestazione dell'obbligo di pagamento del residuo prezzo, in quanto compensato con l'importo del risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento del promittente alienante, esclude che si configuri l'implicita offerta di pagamento del residuo prezzo da parte del promissario acquirente.

Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)