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Sez. 1, Sentenza n. 445 del 20/02/1971 (Rv. 350052 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE RIGOROSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ESTIMAZIONE - IDONEITA DEI MOTIVI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350052-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE RIGOROSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ESTIMAZIONE - IDONEITA DEI MOTIVI - CONDIZIONI.*

La norma dell'art 38 del RD 8 luglio 1937 n 1516, nella parte in cui dichiara che l'ufficio, il quale non intenda accettare la decisione della commissione distrettuale, puo impugnarla davanti alla commissione provinciale, dando al contribuente, nei termini all'uopo previsti, comunicazione dell'appello e dei motivi su cui esso si fonda, va interpretata, quanto a quest'ultima proposizione, con riferimento alla norma di cui all'art 342 cod proc civ ed alla correlativa considerazione che una rigorosa specificazione dei motivi non e necessaria quando il contenuto dell'atto di appello riveli chiaramente la volonta della parte di investire la sentenza nella sua interezza. Pertanto, i motivi del gravame proposto dall' amministrazione finanziaria avverso la decisione emanata dalla commissione distrettuale sono idonei a precisare l'ambito entro cui si deve esplicare il controllo ad opera del giudice di secondo grado sulla decisione impugnata allorquando trattandosi di una questione di estimazione, l'appellante si sia doluto dell'errore dei primi giudici per non avere tenuto, nel formulare il proprio apprezzamento, nella dovuta considerazione gli elementi della reale consistenza dei beni, della loro ubicazione e disponibilita, senza dei quali non e possibile addivenire ad una adeguata Determinazione del loro valore, giacche la suesposta richiesta e sufficiente a stabilire entro quali limiti, nei sensi innanzi indicati, l'attivita del giudice di appello si dovra esercitare nel riesame della controversia. (Conf 1703'70, mass n 347648' 2580'68, mass n 335049).*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)