Sez. 5, Sentenza n. 3155 del 24/06/1997 Cc. (dep. 06/12/1997) Rv. 209254 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - INDICAZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Errore o mancanza - Nullità - Esclusione - Condizioni - Ai fini dell'attenuante del risarcimento del danno - Ragioni.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - INDICAZIONE DELLA PERSONA OFFESA
La mancata o l'erronea indicazione della persona offesa nel decreto di citazione a giudizio ex art. 555 cod. proc. pen. non è causa di nullità, quando non renda insufficiente l'enunciazione del fatto, né speciale né di ordine generale e non determina una lesione del diritto di difesa dell'imputato, ai fini del conseguimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., poiché il risarcimento, prima del giudizio, del danno patito dalla persona offesa rappresenta una condotta rimessa alla spontanea iniziativa dell'imputato, senza che rispetto ad essa possa configurarsi una funzione della contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)