Sez. 1, Sentenza n. 3154 del 09/11/1971 (Rv. 354520 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CON SE STESSO - VALIDITA - CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART 1395 COD CIV- ALTERNATIVITA - AUTORIZZAZIONE DEL RAPPRESENTATO NON ACCOMPAGNATA DALLA DETERMINAZIONE DI ELEMENTI NEGOZIALI SUFFICIENTI AD ASSICURARE LA TUTELA DEL RAPPRESENTATO MEDESIMO - CONFLITTO DI INTERESSI - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CON SE STESSO - VALIDITA - CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART 1395 COD CIV- ALTERNATIVITA - AUTORIZZAZIONE DEL RAPPRESENTATO NON ACCOMPAGNATA DALLA DETERMINAZIONE DI ELEMENTI NEGOZIALI SUFFICIENTI AD ASSICURARE LA TUTELA DEL RAPPRESENTATO MEDESIMO - CONFLITTO DI INTERESSI - SUSSISTENZA.*
Sebbene le due ipotesi indicate nell'art 1395 cod civ nelle quali il contratto con se stesso puo essere ritenuto valido, e cioe l'espressa autorizzazione del rappresentato e la predeterminazione del contenuto del contratto debbano intendersi previste alternativamente, nel senso che e sufficiente che sussiste l'una o l'altra di esse per escludere l'invalidita del contratto concluso dal rappresentante, tuttavia l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante non puo essere considerata idonea ad escludere il conflitto di interessi e quindi l'annullabilita del contratto, se non sia accompagnata da una Determinazione degli elementi negoziali sufficiente ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo. (Conf 2179'51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)