Sez. 3, Sentenza n. 2873 del 19/05/1979 (Rv. 399195 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - NATURA - EFFICACIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - PROVA - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - NATURA - EFFICACIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - PROVA - NECESSITA.*
Il recesso, essendo un negozio unilaterale ricettizio, in quanto per produrre effetti deve pervenire a conoscenza dell'altra parte, acquista efficacia solo con la comunicazione di esso a a quest'ultima, onde, perche il contratto possa ritenersi sciolto in dell'Esercizio della relativa facolta, e necessaria la prova di la prova di detta comunicazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)