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Sez. 3, Sentenza n. 2873 del 19/05/1979 (Rv. 399195 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - NATURA - EFFICACIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - PROVA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399195-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - NATURA - EFFICACIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - PROVA - NECESSITA.*

Il recesso, essendo un negozio unilaterale ricettizio, in quanto per produrre effetti deve pervenire a conoscenza dell'altra parte, acquista efficacia solo con la comunicazione di esso a a quest'ultima, onde, perche il contratto possa ritenersi sciolto in dell'Esercizio della relativa facolta, e necessaria la prova di la prova di detta comunicazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)