Sez. L, Sentenza n. 623 del 26/01/1984 (Rv. 432882 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - CASSE DI RISPARMIO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 355 DEL 1974 - DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO CON LA QUALIFICA DI "EX COMBATTENTE" - SUCCESSIVA RICHIESTA DELLA QUALIFICA PIÙ FAVOREVOLE DI "INVALIDO DI GUERRA" - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - CASSE DI RISPARMIO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 355 DEL 1974 - DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO CON LA QUALIFICA DI "EX COMBATTENTE" - SUCCESSIVA RICHIESTA DELLA QUALIFICA PIÙ FAVOREVOLE DI "INVALIDO DI GUERRA" - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di benefici cosiddetti combattentistici, e prima dell'entrata in vigore del d.l. 8 luglio 1974 n. 261 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974 n. 355), il cui art. 1 bis regola l'ipotesi nella quale sia ancora pendente la procedura amministrativa per il riconoscimento della qualifica che dà diritto ai benefici stessi, deve escludersi che il dipendente, collocato a riposo con la qualifica di "ex combattente", possa poi invocare la più favorevole qualifica di "invalido di guerra", riconosciutagli dopo detto collocamento a riposo, ancorché in forza di domanda avanzata in precedenza, in considerazione della natura costitutiva e della conseguente efficacia "ex nunc" dei provvedimenti attributivi delle suddette qualifiche.*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 1 bis CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)