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Sez. 2 - , Ordinanza n. 33192 del 29/11/2023 (Rv. 669440 - 01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - COMUNIONE - SPESE - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE - IN GENERE | Obbligo di contribuzione del vicino - Natura - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669440-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - COMUNIONE - SPESE - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE - IN GENERE

L'art. 886 c.c. attribuisce al proprietario confinante di fondo urbano privo di termini, il diritto di pretendere la contribuzione del vicino alla metà delle spese di costruzione del muro di cinta e non il semplice diritto al rimborso della metà di quanto già speso allo scopo, venendo in rilievo in tali casi non una mera esigenza di delimitazione delle proprietà individuali, ma anche di tutela della sicurezza degli abitanti, che legittima un'eccezionale, anche se contenuta, limitazione del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse, tra l'altro, la domanda di condanna del proprietario confinante alla contribuzione delle spese di costruzione del muro di cinta perché non ancora sostenute).

Cod. Civ. art. 886

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)