Codice delle comunicazioni elettroniche
Testo in vigore al
Art. 86 (Tariffe di terminazione) (ex art. 75 eecc)
1. L'Autorita' monitora e garantisce il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.
2. L'Autorita' puo' richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al comma 1.
3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell'atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l'Autorita' puo' condurre l'analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l'Autorita' rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato 3 e il relativo progetto di misura e' soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. L' Autorita' riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all'applicazione del presente articolo.
Art. 87 (Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacita') (ex art. 76 eecc)
1. Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformita' della procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacita' che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarita' o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
2. Quando valuta tali impegni, l'Autorita' determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) e' aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;
b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato e' attiva, secondo modalita' che comprendono:
1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacita' della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;
2) flessibilita' in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;
3) la possibilita' di incrementare tale partecipazione in futuro;
4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;
c) e' resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione della nuova rete.
d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualita' e velocita', delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilita' degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'Autorita', alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacita' della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;
e) e' conforme almeno ai criteri di cui all'allegato 5 ed e' presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicita' delle informazioni fornite.
3. L'Autorita', se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all'articolo 91, che l'impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformita' con il principio di proporzionalita' non impone obblighi supplementari a norma dell'articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacita' oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.
4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all'articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l'Autorita' puo', in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformita' degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacita' al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.
5. L'Autorita' monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e puo' imporre all'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformita'. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell'Autorita' di adottare decisioni a norma dell'articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.
6. L'Autorita' tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.
Art. 87-bis
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
Art. 87-ter
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
Art. 87-quater
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
Art. 88 (Separazione funzionale) (ex art. 77 eecc- art. 50-bis Codice 2003)
1. L'Autorita', qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, puo', in via eccezionale e conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attivita' relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entita' commerciale operante in modo indipendente. Tale entita' commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluse le altre entita' commerciali all'interno della societa' madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.
2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorita' presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo:
a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorita' descritti al comma 1;
b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti;
c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorita', sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessita' di garantire la coesione sociale e territoriale, nonche' sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;
d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento piu' efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.
3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi:
a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entita' commerciale separata;
b) l'individuazione dei beni dell'entita' commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entita' deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entita' commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.
4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 79, comma 3, l'Autorita' effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. Sulla base di detta analisi, l'Autorita' impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33.
5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale puo' essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale e' stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79 comma 2.
Art. 89 (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata) (ex art. 78 eecc - art. 50-ter Codice 2003)
1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 informano l'Autorita' almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attivita' nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un'entita' commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l'Autorita' in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonche' del risultato finale del processo di separazione.
Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta e' stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L'offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all'Autorita' di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Tali impegni possono prorogarsi al di la' del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all'articolo 78, comma 7.
2. L'Autorita' valuta l'effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l'Autorita' conduce un'analisi dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. L'Autorita' tiene conto degli impegni offerti dall'impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all'articolo 4. A tal fine l'Autorita' consulta soggetti terzi conformemente all'articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista.
Sulla base della propria analisi, l'Autorita', acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l'articolo 91. Nella sua decisione l'Autorita' puo' rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78, comma 5, l'Autorita' puo' rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l'intero periodo per cui sono offerti.
3. Fatto salvo l'articolo 91, l'entita' commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che e' stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell'articolo 78 puo' essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 4.
4. L'Autorita' controlla l'attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando e' scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.
Art. 90 (Procedura relativa agli impegni) (ex art. 79 eecc)
1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all'Autorita' impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l'altro:
a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 79;
b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacita' ai sensi dell'articolo 87;
c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell'articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata sia dopo l'attuazione della forma di separazione proposta.
2. L'offerta di impegni e' sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l'ambito della loro applicazione, nonche' la loro durata, per consentire all'Autorita' di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di la' dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all'articolo 78, comma 7.
3. Per valutare gli impegni offerti da un'impresa ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Autorita', salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o piu' condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l'accesso possono fornire pareri in merito alla conformita' degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti.
4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all'articolo 79, comma 6, l'Autorita' tiene conto, in particolare:
a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;
b) dell'apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;
c) della tempestiva disponibilita' dell'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacita', prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio;
d) della capacita' generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l'introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacita', nell'interesse degli utenti finali.
5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonche' della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l'Autorita' comunica all'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilita' di rendere detti impegni vincolanti.
L'impresa puo' rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell'autorita' nazionale e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89.
6. Fatto salvo l'articolo 87 comma 3, l'Autorita' puo' decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78 comma 7, l'Autorita' puo' rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che puo' corrispondere all'intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell'articolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l'articolo 87, il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione della procedura per l'analisi del mercato ai sensi dell'articolo 78 e l'imposizione di obblighi ai sensi dell'articolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l'Autorita' valuta, ai sensi dell'articolo 79, le conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell'articolo 79 in conformita' dell'articolo 33, l'Autorita' accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.
7. L'Autorita' controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando e' scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, l'Autorita' puo' comminare sanzioni in conformita' dell'articolo 30.
Fatta salva la procedura tesa a garantire l'osservanza di obblighi specifici ai sensi dell'articolo 32 l'Autorita' puo' rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 comma 6.
Art. 91 (Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso) (ex art. 80 eecc)
1. Quando l'Autorita' designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:
a) tutte le societa' e le unita' commerciali all'interno dell'impresa, tutte le societa' che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonche' qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attivita', attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attivita' in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;
b) l'impresa non e' tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che e' attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtu' di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.
2. L'Autorita', se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalita', puo' imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.
3. L'Autorita' rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano piu' rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l'Autorita' di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. L'Autorita' rivede altresi' gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o piu' obblighi di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.
5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformita' delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
Art. 92 (Migrazione dalle infrastrutture preesistenti) (ex art. 81 eecc)
1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorita' l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.
2. L'Autorita' provvede affinche' il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilita' di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualita' almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attivita' proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorita' puo' revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:
a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualita' almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;
b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorita' conformemente al presente articolo.
3. La revoca e' attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilita' di prodotti regolamentati imposta dall'Autorita' sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.
Capo V. Controllo normativo sui servizi al dettaglio
Art. 93 (Controllo normativo sui servizi al dettaglio) (ex art. 83 eecc)
1. L'Autorita' puo' imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 74, quando:
a) a seguito di un'analisi di mercato realizzata conformemente all'articolo 78, l'Autorita' stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformita' dell'articolo 75, non e' effettivamente competitivo;
b) l'Autorita' conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.
2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato ne' limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. L'Autorita' puo' prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza.
3. L'Autorita' provvede affinche' ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilita' dei costi. L'Autorita' puo' specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente qualificato. L'Autorita' provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'.
4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l'Autorita' non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.
Parte III. Servizi
Titolo I. Obblighi di servizio universale
Art. 94 (Servizio universale a prezzi accessibili) (ex art. 84 eecc - art. 6 cod. 2003)
1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorita' puo' assicurare l'accessibilita' economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla societa'.
3. L'Autorita' definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla societa'. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e' in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5.
4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 puo' limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.
5. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l'operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall'Autorita'. L'operatore e' tenuto a consentire l'accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell'Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo.
Art. 95 (Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili) (ex art. 85 eecc - artt. 57 e 58 Codice 2003)
1. L'Autorita' vigila sull'evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.
2. Se l'Autorita' stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori l'accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, l'Autorita' e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine l'Autorita' puo' esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l'imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori, l'Autorita' puo' decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l'obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L'articolo 96 si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove l'Autorita' designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. L'Autorita' provvede affinche' i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, oppure con un'impresa designata ai sensi del presente comma, e che il loro numero rimanga disponibile per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.
3. L'Autorita' provvede affinche' le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del comma 2 tengano informate quest'ultima sui dettagli di tali offerte. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorita' puo' esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.
4. In funzione delle circostanze nazionali l'Autorita' e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinche' sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilita' e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.
5. Nell'applicare il presente articolo l'Autorita' si adopera per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.
6. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
Art. 96 (Disponibilita' del servizio universale) (ex art. 86 eecc; artt. 53 - 54, 58 e 65 cod. 2003)
1. Se l'Autorita' ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell'articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non puo' essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa puo' imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato.
2. L'Autorita' determina il metodo piu' efficace e adeguato per garantire la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. L'Autorita' si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.
3. In particolare, se l'Autorita' decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, puo' designare una o piu' imprese perche' garantiscano tale disponibilita' di accesso internet in tutto il territorio nazionale. L'Autorita' puo' designare piu' imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilita' di servizi di accesso a internet in conformita' al comma 3 del presente articolo, l'Autorita' applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicita' e consentano di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale conformemente all'articolo 98-bis.
5. Qualora intenda cedere tutte le sue attivita' nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entita' giuridica separata appartenente a una proprieta' diversa, l'impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l'Autorita' per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L'Autorita' puo' imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 13, comma 2.
Art. 97 (Situazione dei servizi universali esistenti) (ex art. 87 eecc)
1. L'Autorita' e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilita' o l'accessibilita' economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessita' di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l'Autorita' designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalita' del territorio nazionale, si applica l'articolo 96. Il finanziamento di tali obblighi e' conforme a quanto disposto dall'articolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.
Art. 98 (Controllo delle spese) (ex art. 88 eecc; art. 60 cod. 2003)
1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformita' degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalita' in modo tale che l'utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 94 che prestano servizi a norma dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.
3. L'Autorita', se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, puo' disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.
Art. 98-bis (Costo degli obblighi di servizio universale) (ex art. 89 eecc; art. 62 cod. 2003)
1. Allorche' l'Autorita' ritenga che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 94, 95 e 96 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97 possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorita' puo' alternativamente:
a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o piu' fornitori che forniscono un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quali definiti ai sensi dell'articolo 94c, comma 2 nonche' servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 95, 96 e 97, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97, in base alle modalita' stabilite nell'allegato 7;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 96 comma 4.
2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell'Autorita' o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall'Autorita'. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.
Art. 98-ter (Finanziamento degli obblighi di servizio universale) (ex art. 90 eecc; art. 63 cod. 2003)
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 98-bis, l'Autorita' riscontri che uno o piu' fornitori siano soggetti a un onere eccessivo, decide, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere ripartendo il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.
2. L'Autorita' istituisce un meccanismo di ripartizione dei costi, gestito dal Ministero, che rispetta i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalita', in conformita' ai principi enunciati all'allegato 7 articolo 2 parte B.
Puo' essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 94 a 97, calcolato ai sensi dell'articolo 98-bis.
3. L'Autorita' puo' decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio italiano.
Art. 98-quater (Trasparenza) (ex art. 91 eecc; art. 64 cod. 2003)
1. L'Autorita', qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto.
2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l'Autorita' pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui all'articolo 98-ter e il sistema di compensazione del costo netto.
3. Ferme restando le normative dell'Unione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, l'Autorita' pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servizio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, l'Autorita' indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97.
Art. 98-quinquies (Servizi obbligatori supplementari) (ex art. 92 eecc; art. 82 cod. 2003)
1. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' decidere di rendere accessibile al pubblico servizio supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. In tali casi non e' prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.
Titolo II. Risorse di numerazione
Art. 98-sexies (Risorse di numerazione) (ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003)
1. Il Ministero e l'Autorita' sono competenti in materia di numerazione, nomi a dominio e indirizzamento, fatte salve le specifiche attivita' gia' attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilita' ed armonizzati aventi codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall'Autorita', richiesti dai Ministeri competenti. L'Autorita' regolamenta e gestisce l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS. Il Ministero e l'Autorita' assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.
2. L'Autorita' puo' stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilita' di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacita' di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacita' di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformita' al presente decreto.
L'Autorita' ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese se e' dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.
3. L'Autorita' definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L'Autorita' vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni elettronica e provvede affinche' l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.
4. L'Autorita' rende disponibile le risorse di numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per l'uso da parte dell'utente finale presente sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla stessa tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 612/2022 e l'articolo 98-decies, comma 2, del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto, che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformita' del presente decreto. L'Autorita' provvede inoltre affinche' i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorita'. L'Autorita' provvede inoltre a definire norme affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parita' di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorita', con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.
5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale.
L'Autorita' puo' introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra localita' contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L'Autorita' e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L'Autorita' assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati.
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 98-octies decies, l'Autorita' promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.
7. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.
8. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno dell'Unione europea ove cio' promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.
9. Il Ministero vigila affinche' non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero, altresi', vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. Il Ministero e l'Autorita' nell'ambito della propria competenza, vigilano affinche' le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l'utilizzo della numerazione.
10. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare l'interoperabilita' completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l'assegnazione di nomi a dominio e l'indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.