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Sez. 2, Sentenza n. 6090 del 12/05/2000 (Rv. 536436 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536436-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA

L'efficacia probatoria privilegiata di un atto pubblico, a norma dell'art. 2700 cod. civ., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e i fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertare con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che all'uopo occorra o possa proporsi querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)