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Sez. 1 - , Sentenza n. 20186 del 18/08/2017 (Rv. 645215 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Stato di insolvenza - Accertamento giudiziario - Momento rilevante - Nozione - Venir meno delle condizioni di liquidità e di credito - "Deficit" patrimoniale - Rilevanza preminente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645215-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE

Lo stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - la cui sussistenza, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve essere riscontrata con riferimento al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione - si traduce, sulla base della generale previsione dell'art. 5 l.fall., applicabile in assenza di autonoma definizione, nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale. La peculiarità dell'attività bancaria - la quale implica che l'impresa che la esercita disponga di molteplici canali di accesso al reperimento di liquidità per impedire la suggestione della corsa ai prelievi - fa peraltro sì che assuma particolare rilevanza indiziaria, circa il grado di irreversibilità della crisi, il "deficit" patrimoniale, che si connota come dato centrale rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)