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Sez. 3, Ordinanza n. 29071 del 11/11/2024 (Rv. 672568-01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Responsabilità del cessionario per i debiti - Limite di responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c. - Applicabilità - Presupposti - Alterità soggettiva delle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672568-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE

In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto responsabile il cessionario di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione, in una fattispecie di donazione dell'azienda dal padre alla figlia, già partecipe della sua gestione).

Cod. Civ. art. 2560 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)