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Sez. 1, Sentenza n. 370 del 05/03/1968 Ud. (dep. 10/06/1968) Rv. 108252 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108252-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudice non e tenuto a giustificare il mancato uso della sua facolta di concedere le attenuanti generiche, salvo che gli sia stata fatta apposita richiesta con indicazione specifica delle circostanze sulle quali la richiesta stessa e fondata. (Conf. 106035, anno 1967 101481, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)