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Sez. 3, Sentenza n. 22605 del 26/10/2009 (Rv. 609973 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Legge n. 990 del 1969 - Modifiche apportate all'art. 1, secondo comma, dal d.l. n. 857 del 1976 conv. in legge n. 39 del 1977 - Effetti - Estensione dell'assicurazione al coniuge trasportato - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609973-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) al secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ha introdotto - in base ad un'interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell'evoluzione giurisprudenziale relativa all'art. 2054 cod. civ. - la regola generale dell'estensione dell'assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell'entrata in vigore dell'ulteriore modifica introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142. Ne consegue che, nel menzionato periodo, risultano coperti dall'assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 857 com. 1, Decreto Legge 26/02/1976 num. 39 art. 1, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)