Sez. L, Sentenza n. 13580 del 02/07/2015 (Rv. 635837 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Variazione unilaterale del portafoglio clienti da parte del preponente - Validità - Limiti - Esercizio secondo buona fede - Necessità - Fattispecie.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel contratto di agenzia, l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, e in particolare quella relativa al portafoglio clienti, può trovare giustificazione nell'esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come esse sono mutate durante il decorso del tempo, ma, perché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto violati i principi di correttezza e buona fede a fronte di una riduzione del portafoglio clienti pari all'88 per cento, tale da implicare la possibilità di ammettere un sostanziale recesso immediato ad opera del preponente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)